(massima n. 1)
L'ultimo capoverso dell'art. 625 c.p. stabilisce, tra l'altro, la pena per il caso in cui una delle circostanze indicate nel comma precedente concorra «con altra fra quelle indicate nell'art. 61» c.p. In tale ipotesi l'aggravamento relativo alle circostanze comuni di cui al suddetto articolo 61 c.p. è compreso nella suddetta pena, la quale, quindi, non può più essere per la stessa causa ulteriormente aumentata e ciò anche quando non concorra una sola circostanza aggravante comune ma (come nel caso di specie) due.