(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. può essere concessa nei delitti colposi solo nel caso di cooperazione colposa ex art. 113 c.p., e non anche nella fattispecie del tutto diversa del concorso causale di condotte colpose ipotizzabili astrattamente nel caso di delitti colposi determinati da incidenti stradali.