(massima n. 1)
Qualora il giudizio conclusivo di comparazione fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti sia di prevalenza, il giudice non č tenuto ad applicare nel massimo l'aumento stabilito per le prime o la riduzione della pena consentita per le seconde, in quanto l'applicazione delle circostanze e la misura dell'aumento o della diminuzione di pena correlativi non trovano necessariamente rispondenza negli stessi motivi che servono per determinare la pena base del reato. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, č stato ritenuto che nessuna contraddizione č possibile ravvisare tra il giudizio conclusivo di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e la riduzione della pena per le attenuanti in misura inferiore al massimo consentito).