(massima n. 1)
Il condannato ha il diritto o l'interesse di rifiutare o far revocare la sospensione condizionale concessa per condanna a pena non ostativa alla reiterazione del beneficio, e ciò sia perché in tal modo egli conserva la possibilità di ottenere per due volte la sospensione (specie con riferimento a due condanne a pene detentive, eventuali, ma pur sempre possibili soprattutto per reati non dolosi), sia in considerazione dell'interesse, tanto generale quanto particolare, di sottrarre al carcere il condannato, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 164 c.p.