(massima n. 1)
Quando l'inserimento della promessa del fatto del terzo è operato nel contesto di un contratto a prestazioni corrispettive, con effetti integrativi dell'obbligazione gravante su uno dei contraenti a vantaggio dell'altro, sì da condizionare la funzionalità del contratto stesso, l'autonomia dei due negozi viene meno. Ma poiché il terzo è libero di compiere il fatto promesso, il mancato adempimento di lui è inadempimento del promittente, per la colpa che questi ha di aver assunto un impegno da adempiersi dal terzo, senza essere sicuro che questi avrebbe adempiuto. (Nella specie, il fatto del terzo promesso consisteva nella cessione di un credito di un terzo verso un altro soggetto).