(massima n. 1)
Non è necessario perché si realizzi il delitto di cui all'art. 468 c.p. che la contraffazione sia tale da rendere il sigillo identico a quello vero, essendo sufficiente che essa, anche se non perfetta, sia idonea a trarre in inganno persone non necessariamente ignoranti o negligenti. Invero, anche chi è particolarmente provveduto può essere tratto in inganno dall'impronta di un sigillo contraffatto che pure con qualche diversità di forma o dimensione dia l'idea complessiva di quello vero. Data tale possibilità di inganno, la sussistenza del reato non può farsi dipendere da una comparazione tra il sigillo vero e quello falso che l'osservatore occasionale dell'impronta non sarebbe stato in grado di riconoscere.