(massima n. 1)
L'applicazione dell'indulto con la sentenza di condanna č connotata da un carattere di essenziale provvisorietā, ed, essendo l'impugnazione ammissibile solo in ordine alla concessione o al diniego del beneficio, č sempre possibile, in sede esecutiva, eliminare errori per quanto attiene alla determinazione della misura dell'indulto.