(massima n. 1)
Il diritto di proporre querela č attribuito dalla legge in via strettamente personale alla persona offesa dal reato; quando questa č una societā, deve essere esercitato dall'organo deputato a formare la volontā dell'ente. (Nella fattispecie č stato negato il potere di proporre querela al commissario liquidatore di una societā in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza della preventiva autorizzazione del ministero dell'industria).