(massima n. 1)
Ai fini della concessione della circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62, n. 6, c.p., è correttamente negato dal giudice d'appello qualsiasi valore probatorio alla esibita copia informale di un atto di transazione e quietanza che, oltre ad essere privo di qualunque carattere di autenticità, sia mancante persino di data e non consenta, pertanto, a prescindere da ogni altra considerazione, di accertare nemmeno l'anteriorità del preteso gesto riparatorio rispetto al giudizio, ossia all'apertura del dibattimento di primo grado: elemento cronologico, questo, essenziale ai fini del riconoscimento della invocata attenuante. Né possono trarsi argomenti di prova, a favore dell'avvenuta integrale riparazione del danno prima del giudizio, dalla mancata presentazione di conclusioni ad opera delle costituite parti civili, stante il significato per niente univoco di siffatta circostanza. (Nella specie la S.C. ha anche ritenuto che «non può servire infine, l'aver allegato al ricorso fotocopia autentica e datata dell'atto transattivo in questione, trattandosi di documento contenente una prova da apprezzare ed esorbitando tale apprezzamento dalle funzioni istituzionali di questa corte di legittimità»).