(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della circostanza attenuante del danno risarcito in caso di rifiuto o rinuncia dell'avente diritto al risarcimento, č necessario che l'intenzione di risarcire il danno abbia assunto un particolare carattere di concretezza; e pertanto, anche se non č indispensabile che la serietā dell'offerta risulti da una prova integrante gli estremi dell'offerta reale prevista dal codice civile, č pur sempre necessario che la somma sia stata posta in modo certo ad effettiva ed incondizionata disposizione del danneggiato e che di tale circostanza sia fornita prova precisa ed inequivocabile. (Nella specie č stato escluso che rispondesse a tali requisiti la testimonianza diretta unicamente a dimostrare che l'imputato si era dichiarato disposto al risarcimento).