(massima n. 1)
In tema di attenuanti, le circostanze generiche, di cui all'art. 62 bis c.p., vanno riferite a quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, ai fini della individuazione e della personalizzazione della pena, stante la impossibilità di ricomprendere in una formula di portata generale e astratta l'immensa varietà delle vicende umane. Per ciò, con riguardo ai criteri indicati nell'art. 133 c.p., ha attribuito al giudice, nella concretezza del fatto - reato, la facoltà di cogliere nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, nel danno effettivo che ha cagionato, quegli elementi che possono suggerire il ricorrere della necessità di attenuare la pena dal legislatore comminata in relazione a quel determinato reato. Pertanto, ai fini dell'applicabilità o meno delle attenuanti generiche ben può il giudice riconoscere alla natura ed alla gravità del fatto - reato l'attitudine ad integrare quegli elementi di disvalore che possono giustificarne il diniego.