(massima n. 1)
Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimitą costituzionale degli artt. 600 e 602 c.p., prospettate per violazione dell'art. 3 della Costituzione (per presunta disparitą di trattamento tra nomadi che sfruttano per la consumazione sistematica di furti i propri figli e nomadi che analogamente sfruttano minori da essi acquistati dai loro genitori o tramite intermediari, rispondendo i primi di concorso in furto ed i secondi di riduzione in schiavitł o di acquisto di persona che si trova in stato di schiavitł o in una condizione analoga) e per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione (per presunta violazione del principio di tassativitą della norma penale circa la previsione di condizione analoga alla schiavitł, condizione da individuarsi, invece, sulla base dell'art. 1 della convenzione di Ginevra 7 settembre 1956, ratificata dall'Italia con L. 20 dicembre 1957, n. 1304).