(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di non punibilità previste dall'art. 384, primo comma, c.p., il rapporto di necessità tra il fatto delittuoso commesso e lo scopo della conservazione della libertà e dell'onore, proprio o di un prossimo congiunto, è dato dalla gravità e dall'inevitabilità del nocumento, nel senso che questo non può essere evitato senza che sia commesso il fatto costitutivo del delitto. Il nocumento al quale la legge si riferisce è, però, un nocumento non ancora verificatosi, perché non si può salvare se stessi o altri da un danno già avvenuto. Il nocumento, inoltre, deve essere concreto e reale e non soltanto possibile od opinabile dato che la fattispecie prevista dall'art. 384 c.p. contrariamente a quella di cui all'art. 54 c.p., richiede un evento di danno e non di pericolo.