(massima n. 1)
Se è vero che la sentenza penale straniera, non avente efficacia giuridica in Italia perché non formalmente riconosciuta, non può assumere rilievo quale precedente penale ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è altresì vero che il giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale, conferitogli dalla legge, di negare o concedere il predetto beneficio, deve valutare la capacità a delinquere del reo, desumendola da tutti gli elementi indicativi della condotta da questi tenuta prima del reato: tra tali elementi non possono non essere considerate — per il loro valore negativo — le sentenze di condanna pronunziate all'estero.