(massima n. 1)
Lo stato di necessità non può essere invocato da colui che guida senza patente quando sussista la possibilità di ovviare al pericolo altrimenti, sicché l'esimente di cui all'art. 54 c.p. non è applicabile quando non sia stata dimostrata l'assoluta impossibilità di ricorrere a mezzi di trasporto diversi per provvedere all'opera di soccorso. La valutazione della situazione concreta rientra nei compiti del giudice di merito, comportando un apprezzamento in punto di fatto.