(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 468 c.p. si concreta non solo quando la contraffazione sia tale da rendere il sigillo identico a quello vero, ma anche quando le contraffazioni, pur se imperfette, siano una imitazione non grossolana del sigillo autentico e valgono a trarre in inganno persone non eccezionalmente ignoranti o negligenti.