(massima n. 1)
Condizione essenziale per l'applicabilitā dell'attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 c.p. č che il reato sia stato commesso in stato d'ira, come reazione al fatto ingiusto altrui. Ne consegue che non sussiste l'attenuante se l'azione del provocato sia stata commessa sotto l'impulso di uno stato d'animo diverso dall'ira, quale la vendetta, sia pure insorto in correlazione con un fatto ingiusto altrui.