(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388 capoverso c.p., il termine «elude» va inteso in senso lato, comprensivo di qualsiasi comportamento — positivo o negativo — ad evitare l'esecuzione del provvedimento del giudice civile. (Nella specie, si è ritenuta sussistente la condotta tipica nel fatto del genitore che abbia portato i figli minori, da affidare alla madre per tre mesi, nell'abitazione del proprio fratello anziché in quella di lei, ed abbia subordinato la consegna alla volontà dei figli e al trasferimento della moglie nella propria abitazione).