(massima n. 1)
In tema di promessa del fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1381 c.c., le conseguenze derivanti dal mancato compimento del fatto promesso, per il rifiuto del terzo di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto delle promessa, devono essere graduate sulla base della condotta in concreto mantenuta dal promittente, nel senso che questi č tenuto al mero indennizzo nel caso in cui sia stato diligente nell'attivarsi presso il terzo onde soddisfare l'interesse del promissario ed č obbligato, invece, a risarcire i danni secondo le generali regole risarcitorie allorquando siano ravvisabili colpa o negligenza e il promissario dia la prova degli effettivi danni subiti in conseguenza dell'inadempimento. (Nella specie, relativa ad accordo sindacale con cui un'azienda si era obbligata nei confronti di un lavoratore licenziato a ricollocarlo presso altre aziende del medesimo gruppo industriale, la sentenza di merito, confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio, aveva ritenuto la configurabilitā di un indennizzo, e non di un risarcimento, a seguito della mancata assunzione del lavoratore da parte di aziende terze).