(massima n. 1)
La promessa, da parte del venditore di quote sociali, delle dimissioni volontarie di un dipendente della societā, qualora comporti le dimissioni nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il decorso di un anno dalla celebrazione dello stesso, si configura come promessa del fatto del terzo nulla per contrarietā a norme imperative poste a tutela della donna in osservanza dei principi costituzionali (art. 37 Cost.), atteso che l'art. 1 della L. 9 gennaio 1963, n. 7 (ora art. 35 del D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198) prevede la nullitā sia del licenziamento che delle dimissioni volontarie nel periodo di riferimento; né vale ad escludere la nullitā la previsione della possibilitā di conferma delle dimissioni da parte della lavoratrice all'ufficio del lavoro (quarto comma dell'art. 1 suddetto), in quanto quest'ultima disposizione č volta ad evitare che un divieto posto a tutela della lavoratrice si traduca in un danno per la stessa, e non attribuisce, pertanto, alcuna aspettativa a favore del datore di lavoro o di terzi. Ne consegue la non indennizzabilitā, ai sensi dell'art. 1381 c.c., del promissario per la mancata verificazione del fatto del terzo. (Nella specie, alle dimissioni non era seguita la conferma e le stesse erano state dichiarate nulle dal giudice del lavoro).