(massima n. 1)
La sospensione condizionale della pena non puō essere applicata, quando l'imputato non č stato identificato con certezza, in ordine alle sue generalitā. In tal caso infatti non potendosi verificare se i dati dichiarati corrispondono con quelli reali, č impossibile verificare se il beneficio giā sia stato goduto e se l'interessato sia meritevole di fiducia in relazione al futuro comportamento.