(massima n. 1)
Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o del servizio sussiste tutte le volte che l'atto d'ufficio compiuto dal pubblico ufficiale violi uno qualsiasi dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale medesimo. È sufficiente pertanto che la scelta discrezionale sia determinata non dalla convenienza ed opportunità della pubblica amministrazione per il miglior raggiungimento dei suoi fini istituzionali ma dall'interesse del privato corruttore.