(massima n. 2)
Ai fini del delitto di corruzione, perché sia compiutamente realizzata la «promessa» è sufficiente un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la «controprestazione» purché questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione. Che poi l'atto illecito non sia compiuto a causa del mancato verificarsi delle condizioni che ne avrebbero reso possibile l'esecuzione, non rileva, posto che il delitto di corruzione propria si perfeziona con l'accettazione della promessa.