(massima n. 1)
Il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, benché autonomo rispetto a quello dell'associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p., ne costituisce un'ipotesi specifica, posto che la finalità perseguita con la pratica del metodo mafioso è pur sempre quella di commettere delitti, analogamente a quanto avviene nel delitto di associazione per delinquere. Ne consegue — data la natura permanente del reato associativo — che tutta la condotta incriminata, se cessata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma speciale è soggetta alla disciplina da questa dettata.