(massima n. 1)
In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o pił) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalitą e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.