(massima n. 1)
Il dolo del delitto di rapina consiste nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore al fine di trarne ingiusto profitto e tale elemento è escluso quando il soggetto abbia agito per realizzare una pretesa comunque tutelata dal diritto, poiché in quest'ultimo caso non può ravvisarsi il delitto di rapina, ma altra ipotesi delittuosa, come ad esempio un esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.