(massima n. 1)
Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione del bene avviene, salvo diversa specifica intesa tra le parti, mediante la consegna (al vettore, quando trattasi di prodotti che devono essere trasportati da un luogo all'altro). Ove i contraenti pattuiscano che, per esigenze di uno di loro, il termine di consegna possa essere differito a richiesta, anche l'individuazione del bene viene differita, se detta richiesta sia formulata, a meno che nel contratto non sia diversamente disposto.