(massima n. 1)
La fattispecie della partecipazione alla associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 416 bis c.p. è a forma libera, perché il legislatore non descrive in modo particolare la condotta tipica, enunciandone le note che valgono a caratterizzarle, ma si limita ad affermare che commette il reato «chiunque ne fa parte». Ne deriva che la condotta di partecipazione, che può assumere forme e contenuto variabili consiste sul piano oggettivo nel contributo, purché apprezzabile e concreto, sul piano criminoso e quindi nella realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo che l'agente svolga nell'ambito associativo.