(massima n. 1)
Devono essere ritenute compatibili la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 c.p. (furto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e quella di cui all'art. 61, n. 5 stesso codice (minorata difesa), in quanto la prima concerne specificamente l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietą altrui, mentre la seconda attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa. (Fattispecie relativa a furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via in tempo di notte).