(massima n. 1)
Per la realizzazione del reato di sequestro di persona, non occorre che la privazione della libertā sia attuata in modo da rendere assolutamente impossibile il recupero della libertā della vittima mediante autoliberazione: č sufficiente invero, che il soggetto passivo, non possa, anche in considerazione delle sue limitate capacitā di reazione, superare con immediatezza, da sé medesimo, l'ostacolo posto alla sua libertā di movimento.