(massima n. 2)
Nella vendita di cose determinate solo nel genere e non ancora consegnate, l'individuazione delle cose stesse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e col concorso di entrambe le parti o di loro rappresentanti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore, mentre ai fini predetti non è sufficiente un'iniziativa unilaterale del venditore. Tale accordo non può ritenersi tacitamente concluso a seguito dell'invio, per conoscenza, all'acquirente di disposizioni impartite dal venditore al depositario (nella specie, trattavasi di tre lettere che contenevano le disposizioni di consegnare tre partire di caffè, composte ciascuna da centocinquanta sacchi, a semplice richiesta dell'acquirente o di un suo incaricato), atteso che la proposta di un accordo per l'individuazione della merce venduta, caricata alla rinfusa, insieme ad una maggior quantitativo destinato ad altri acquirenti, può ritenersi tacitamente accettata solo in presenza di un comportamento inequivoco del suo destinatario, che appaia incompatibile con una volontà contraria ed esprima con assoluta chiarezza la volontà dello acquirente di aderire al criterio di individuazione proposto dalla venditrice, e non invece in presenza di un comportamento inerte del medesimo destinatario.