(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di falso giuramento, l'obbligo della parte di giurare il vero ha carattere assoluto e non può essere eluso profittando delle ambiguità, inesattezze o lacune del testo della formula, giacché il soggetto che accetta di giurare ha il dovere di apportare precisazioni e chiarimenti al fatto giurato, mentre compete al giudice civile valutare se la prova debba intendersi costituita attraverso il giuramento ovvero se le dichiarazioni aggiunte si risolvano in variazioni sostanziali della formula tali da far ritenere che il giuramento, formalmente prestato, sia stato in effetti rifiutato.