(massima n. 1)
L'uso di un'arma giocattolo, mentre è idoneo a realizzare la minaccia costitutiva del delitto di rapina, non può integrare l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, c.p., per la cui ravvisabilità è necessario che sia usata una vera e propria arma.