(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2 c.p., per mezzo fraudolento deve intendersi qualsiasi attivitą che sorprenda o soverchi con l'insidia la contraria volontą del detentore della cosa, come la messa in moto di una autovettura, al momento della sottrazione, senza utilizzare i normali congegni di avviamento.