(massima n. 1)
In tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, c.p., non è correlata alla natura — pubblica o privata — del luogo ove si trova la «cosa», ma alla condizione di esposizione di essa alla «pubblica fede», trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se «la cosa» si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, senza che rilevi l'adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, quali, nell'ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle portelle e dei vetri, il bloccaggio delle serrature o dello sterzo, et similia, facilmente superabili, stante la correlazione tra affidamento (fiduciario) e dovere dei consociati di astenersi dall'approfittarne. (Fattispecie di furto di autovettura parcheggiata nell'area di servizio di un distributore di carburanti, con le chiavi nel quadro e le portelle aperte, durante il riposo pomeridiano, per essere poi lavate alla ripresa del lavoro. Si discuteva circa l'applicabilità, o meno, dell'aggravante di cui in massima; disputa risolta dalla corte in senso positivo).