(massima n. 1)
Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione di esse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietą dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal "genus" e ad assicurarne la non sostituibilitą da parte del venditore. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che la dizione in fattura "materiale a vs. disposizione presso nostro deposito" stesse ad indicare la intervenuta individuazione della merce ed il perfezionarsi della consegna con la messa a disposizione, nonché il sorgere dell'obbligazione di pagare il corrispettivo).