(massima n. 1)
In tema di rapina impropria l'elemento dell'immediatezza tra violenza o minaccia e sottrazione, indicato nel secondo comma dell'art. 628 del codice penale, va riferito alle nozioni di flagranza e quasi flagranza. Pertanto ai fini della sussistenza del reato è essenziale non tanto accertare se tra lo spossessamento e la violenza o minaccia adoperata sia trascorso un certo tempo determinato, bensì valutare se tra i due momenti vi sia una evoluzione cronologica che si sia sviluppata con continuità, senza interruzione di tempo.