(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di apologia di reato non č sufficiente l'espressione di un giudizio positivo su di un fatto delittuoso, ma č necessario che le forme di manifestazione di tale giudizio siano tali, per la loro forza di suggestione e di persuasione da poter stimolare la commissione di altri delitti del genere di quello oggetto dell'apologia. (Nella specie gli imputati all'udienza alzatisi in piedi, col braccio teso e la mano chiusa a pugno iniziavano a leggere un proclama, facendo pubblicamente l'apologia dei delitti contro la personalitą dello Stato. La Corte in virtł del principio sopra enunciato ha annullato la relativa sentenza di condanna perché il fatto non sussiste).