(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della responsabilitā per pubblica apologia e quindi della realizzazione del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 303 del codice penale col mezzo della stampa, č anche sufficiente che il colpevole collabori, in qualsiasi modo, alla stampa o anche soltanto alla diffusione dello stampato attraverso il quale e con il quale si realizza la condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice, sia o non sia egli l'autore o il coautore dello scritto, come chiaramente risulta dall'art. 266 ultimo comma del codice penale e dalla legge sulla stampa.