(massima n. 1)
In tema di determinazione del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157 c.p. deve tenersi conto dell'aumento di pena stabilito per la recidiva in quanto, il carattere facoltativo dell'aumento della pena stabilito nell'art. 9 della L. 7 giugno 1974, n. 220 che ha modificato l'art. 99 c.p. attiene soltanto ai poteri discrezionali del giudice di cognizione nell'apprezzamento complessivo del fatto sottoposto al suo esame. Tuttavia, non può tenersi conto dell'aumento di pena ai fini della prescrizione ove la circostanza non sia stata contestata anteriormente allo spirare del tempo necessario a prescrivere, calcolato secondo la originaria configurazione del fatto - reato; ciò in relazione alla natura costitutiva della contestazione dell'accusa. Pertanto, quando la prescrizione si è già verificata in relazione alla contestazione originaria, deve pronunciarsi l'estinzione del reato per tale causa non potendo valere la contestazione della recidiva, come di ogni altra circostanza aggravante, avvenuta successivamente alla scadenza del termine di prescrizione.