(massima n. 1)
La speciale esimente di cui all'art. 384 c.p. ricorre quando uno dei reati ivi richiamati è stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell'onore, mentre non sussiste ove il danno temuto concerna la incolumità fisica dell'autore di uno dei fatti criminosi suddetti in riferimento al quale è, eventualmente, applicabile la disciplina di cui all'art. 54 c.p.