(massima n. 1)
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non č incompatibile con la determinazione della pena oltre il minimo edittale, in quanto il beneficio dell'art. 62 bis c.p. ha una sua ragione autonoma, ravvisabile in situazioni atipiche o nelle stesse molteplici circostanze previste dall'art. 133 c.p. che meritino, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificitā della vicenda, o della personalitā o del vissuto dell'imputato o altro.