(massima n. 1)
La condotta sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice italiano č quella naturalistica, e cioč l'insieme dei comportamenti fatturali che costituiscono l'azione o l'omissione attribuiti al loro autore. E in essa rientra l'accordo, come nucleo fondamentale e ineliminabile del concorso di pił persone in un reato, parte dell'elemento psicologico del reato stesso e dunque parte dell'azione (psichica e non materiale) che costituisce il reato poi effettivamente commesso. (Nella specie si č ritenuta commessa nel territorio dello Stato la consegna di sostanze stupefacenti avvenuta interamente all'estero, ma gią preventivamente concordata in Italia).