(massima n. 1)
Il semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato, in uno alle contraddizioni incorse nel tentativo di giustificarne la provenienza, pur essendo chiaramente indicativo di violazione della legge penale, non č sufficiente, in assenza di altri elementi almeno indiziari e sintomatici, a configurare la ricorrenza del concorso del possessore in sequestro a scopo di estorsione, ma integra la fattispecie di particolare ricettazione prevista dall'art. 648 bis c.p.