(massima n. 1)
Sussiste autonomia concettuale tra diminuente per vizio parziale di mente (che inerisce strettamente alla persona ed alla sua imputabilità) e gravità del reato, fondata sui criteri oggettivi e soggettivi dettati dall'art. 133 c.p. nessuno dei quali interessa la sfera della funzione mentale se non, indirettamente, per ciò che attiene alla intensità del dolo. Trattasi, perciò, di concetti diversi e separati, che attengono ad aspetti differenziati ed autonomi del rapporto agente — reato (e del fatto materiale in questo compreso), e la cui valutazione, ancorché naturalmente contestuale, non implica necessità alcuna di interdipendenza o di reciproca influenza. Talché nulla vieta di ritenere e valutare il fatto — reato in conformità dei criteri surricordati (adeguando concretamente la sanzione al livello di gravità ritenuta) e, nel contempo, di ravvisare la diminuente de qua, con la riduzione di pena che consegue ai sensi della legge, e che ricomprende ogni risvolto legato all'accertata compromissione della facoltà di intendere o di volere.