(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, la prova, mancando di norma un atto costitutivo, deve essere desunta da facta concludentia, nei quali possono assumere rilievo anche i delitti programmati effettivamente realizzati, qualora dalle modalità di esecuzione o da altri elementi possa risalirsi all'esistenza di un vincolo associativo. La necessità poi di ricorrere alla prova indiziaria non può risolversi nell'accettazione di una probatio semiplena integrata da congetture (ossia intuizioni od opinioni personali). Anche la prova indiretta deve essere sempre tale da condurre attraverso il confluire dei vari elementi (dei quali sia stata giudizialmente accertata la prova della verità storica) — valutati complessivamente e logicamente coordinati — ad un giudizio di certezza del fatto ignoto, senza lasciare spazio ad un qualsiasi ragionevole dubbio.