(massima n. 1)
La locuzione «pił persone», usata dal legislatore penale al n. 1 del terzo comma dell'art. 628 c.p. rapina aggravata dalla violenza o minaccia commessa da pił persone riunite esprime il concetto di pluralitą, che sussiste anche nel caso di due persone soltanto. Tale circostanza aggravante, che costituisce eccezione al disposto dell'art. 112 n. 1 c.p., esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune prevista dalla norma citata, in applicazione del principio genus per speciem derogatur, sancito dall'art. 15 c.p.