(massima n. 1)
Anche la violenza esercitata non sulla persona ma sulla cosa può realizzare il delitto di rapina propria in luogo del reato di furto con strappo qualora per la particolare adesione o connessione della cosa stessa al corpo del possessore o per la resistenza da questo opposto implichi necessariamente l'estensione dell'azione violenta alla persona del soggetto passivo.