(massima n. 1)
Nel reato permanente la consumazione si protrae per un tratto di tempo per volontà cosciente dell'agente con la conseguenza che, nel caso di successione di leggi più severe, qualora la permanenza si protragga sotto il vigore della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione, in quanto vigente la nuova legge il reato è commesso con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi, né trova ingresso in questo caso il comma terzo dell'art. 2, c.p. Consegue pertanto che, a seguito dell'introduzione con l'art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646 della fattispecie criminosa dell'associazione di tipo mafioso nel codice penale (art. 416 bis), con natura di disposizione speciale rispetto alla fattispecie dell'associazione per delinquere comune (art. 416 c.p.), qualora la permanenza di una fattispecie associativa si protragga dopo l'entrata in vigore della nuova legge, e sia inquadrabile nella sua previsione, trova applicazione soltanto la legge successiva anche se più severa. Spetta tuttavia all'accusa la prova del protrarsi della condotta illecita concretante la partecipazione al reato permanente anche sotto il vigore della nuova legge, poiché, nel dubbio sul punto giova all'imputato il principio del favor rei.