(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'azione compiuta da più persone riunite, prevista per il delitto di rapina dall'art. 628, terzo comma, n. 1 c.p., ha rilevanza la simultanea ed effettiva presenza di una pluralità di soggetti che valga da sostegno ed incoraggiamento all'opera dell'autore materiale nel luogo e nel momento della consumazione della rapina, con effetti fisici e psicologici sulla vittima, di cui viene eliminata o diminuita la forza di reazione. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza dell'aggravante, l'imputato era riuscito nell'intento di perquisire la vittima ed impossessarsi del danaro grazie al concorrente atteggiamento del suo complice, il quale mostrò di tenere nascosta nel giubbotto una pistola).